IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  al  codice  postale e delle
telecomunicazioni approvato con il regio decreto 19 luglio  1941,  n.
1198;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre  1974,  con  il  quale  e'
stato   determinato   il   contributo   d'impianto  per  collegamenti
telefonici fuori del perimetro abitato;
  Vista la convenzione stipulata il 1› agosto 1984 tra  il  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana
per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
n.  793, e 11 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del  22  luglio  1992,  concernenti   l'adeguamento   delle   tariffe
telefoniche nazionali;
  Visto  il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  15  novembre  1988,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  aprile  1990  concernente  la
determinazione  delle  tariffe  dovute  per le prestazioni della rete
pubblica fonia-dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  122  del
28 maggio 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  dicembre  1991  concernente  i
contributi, i canoni e le  tariffe  per  le  prestazioni  della  rete
numerica  integrata  nei  servizi  di  telecomunicazioni  (rete ISDN)
durante il periodo sperimentale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1991;
  Vista la legge 29 gennaio 1992 n. 58;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992  concernente  la
determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita'
di traffico della  rete  telefonica  pubblica  commutata,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente
il regolamento recante disposizioni  di  attuazione  della  legge  28
marzo  1991,  n.  109,  in  materia di allacciamenti e collaudi degli
impianti telefonici interni, con  il  quale  si  e'  consentito,  tra
l'altro,  agli  abbonati  di provvedere direttamente all'acquisizione
del primo apparecchio telefonico;
  Visti  i  provvedimenti  del  Comitato  interministeriale prezzi n.
24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della Cassa conguaglio
per il settore telefonico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  settembre   1992,   n.   427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;
  Visto  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale prezzi n.
11/1992 concernente tariffe telefoniche, con specifico riferimento al
sovrapprezzo sullo scatto a favore  della  Cassa  conguaglio  per  il
settore telefonico;
  Visto  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale prezzi n.
12/1992 concernente l'attribuzione  dei  fondi  affluiti  alla  Cassa
conguaglio per il settore telefonico;
  Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992
con  la  quale  e'  stato  approvato il piano per la ristrutturazione
delle tariffe dei  servizi  di  telecomunicazioni  (Provvedimento  n.
20/1992);
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art.1.
  1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
1992 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  canoni  di  abbonamento  al servizio telefonico per ciascun
collegamento   alla   centrale   di   competenza,   equipaggiato   di
terminazione  di  rete,  sono  stabiliti  nella misura indicata nella
tabella A.
 2. Compatibilmente con la disponibilita' degli  impianti  e  con  le
esigenze  del  pubblico  servizio,  oltre  il  primo  abbonamento, e'
possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale
di  competenza  a  traffico  unidirezionale   entrante;   per   detti
collegamenti  i  canoni  di  abbonamento  sono stabiliti nella misura
indicata nella citata tabella A.
  3. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i  canoni  di
cui  alla  citata tabella A si applicano nella misura di un terzo per
ogni periodo di dieci giorni o frazione.
  4. Fino alla  introduzione  della  tariffa  urbana  a  tempo,  agli
abbonati appartenenti alle reti urbane in cui tale tariffa non attiva
e' applicato un supplemento mensile di L. 1.550".