IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento di esecuzione al codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale e' stato determinato il contributo d'impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 11 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1992, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1988, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 concernente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 concernente i contributi, i canoni e le tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (rete ISDN) durante il periodo sperimentale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991; Vista la legge 29 gennaio 1992 n. 58; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, con il quale si e' consentito, tra l'altro, agli abbonati di provvedere direttamente all'acquisizione del primo apparecchio telefonico; Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della Cassa conguaglio per il settore telefonico; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 11/1992 concernente tariffe telefoniche, con specifico riferimento al sovrapprezzo sullo scatto a favore della Cassa conguaglio per il settore telefonico; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 12/1992 concernente l'attribuzione dei fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico; Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992 con la quale e' stato approvato il piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (Provvedimento n. 20/1992); Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art.1. 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992 e' sostituito dal seguente: "1. I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di terminazione di rete, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A. 2. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, oltre il primo abbonamento, e' possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante; per detti collegamenti i canoni di abbonamento sono stabiliti nella misura indicata nella citata tabella A. 3. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di cui alla citata tabella A si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione. 4. Fino alla introduzione della tariffa urbana a tempo, agli abbonati appartenenti alle reti urbane in cui tale tariffa non attiva e' applicato un supplemento mensile di L. 1.550".